Art. 12.
(Patto di stabilità per comuni e province).

      1. I comuni e le province, secondo il patto di stabilità interno, devono adottare le misure necessarie per contenere la spesa corrente entro il 70 per cento delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
      2. L'obiettivo di cui al comma 1 deve essere raggiunto entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2011; in mancanza del raggiungimento di tale obiettivo si applicano le

 

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norme vigenti per l'ipotesi di dissesto finanziario con la nomina di un commissario.
      3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 è tenuto a raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1 entro due anni dalla data della sua nomina. Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta la soppressione dell'ente e l'incorporazione del relativo territorio a quello del comune contiguo di maggiori dimensioni. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le province il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta la prosecuzione della procedura di commissariamento fino al raggiungimento dell'obiettivo stesso.